Matrimonio, unione domestica registrata e concubinato:
tutto quello che le coppie dovrebbero sapere riguardo alla loro situazione giuridica!
«In una relazione complicata»: questo stato, utilizzato per indicare la propria situazione sentimentale sui social media, rispecchia anche la condizione finanziaria di molte coppie. È ora di spiegare una volta per tutte le regole che governano il matrimonio, l’unione domestica registrata e il concubinato.
Età, sesso, certificato di matrimonio: se in amore non hanno più importanza, spesso sul piano finanziario contano. Per non far svanire il romanticismo all’interno della coppia, non basta sentire le «farfalle nello stomaco». È altrettanto importante che vi sia trasparenza nelle questioni finanziarie e vigano regole eque per entrambi i partner. Anche la forma giuridica che la coppia adotta nel momento in cui decide di vivere insieme – matrimonio, unione domestica registrata o concubinato – comporta conseguenze sul piano finanziario, che a loro volta dipendono dalla situazione familiare, reddituale e patrimoniale.
Desideriamo aiutarvi per evitare che il vostro rapporto con l’«amato denaro» scombussoli l’armonia di coppia. Ecco le principali informazioni di natura finanziaria di cui tenere conto in tema di matrimonio, unione domestica registrata e concubinato.
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1° pilastro – AVS
Un partner può versare i contributi AVS per conto dell’altro? (esenzione dall’obbligo contributivo)
Coppie sposate e partner registrati
Di norma, le persone sposate/i partner registrati senza attività lucrativa sono esentate/i dall’obbligo contributivo se il coniuge/il partner registrato versa all’AVS almeno il doppio del contributo minimo, vale a dire 1006 CHF. Questa cifra corrisponde a un salario lordo richiesto di almeno 10 000 CHF all'anno. Per essere classificata come persona esercitante un'attività lucrativa ai fini dell'AVS, il tasso di occupazione deve corrispondere ad almeno il 50% dell'orario di lavoro normale o ad almeno 9 mesi all'anno.
Concubini
L’esenzione dall’obbligo contributivo non è prevista per chi vive in concubinato. I concubini che non esercitano un’attività lucrativa devono provvedere individualmente al versamento dei propri contributi AVS.
Ai fini del calcolo della rendita AVS vengono sommate le masse salariali dei partner? (splitting)
Coppie sposate e partner registrati
Per calcolare la rendita AVS, nel caso delle coppie sposate/dei partner registrati si ricorre al cosiddetto «splitting».I redditi conseguiti dai coniugi/partner registrati durante gli anni del matrimonio/dell'unione domestica registrata vengono sommati e quindi attribuiti a ognuno per metà. Questa operazione migliora la rendita AVS del coniuge/partner registrato con il reddito più basso.
Lo splitting viene effettuato
- non appena entrambi raggiungono l’età di pensionamento,
- quando un vedovo/una vedova matura il diritto a una rendita di vecchiaia o
- dopo un divorzio/lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, qualora una delle parti ne faccia richiesta.
Concubini
Lo splitting non è previsto per le coppie di concubini.
A quanto ammonta la rendita AVS massima?
Coppie sposate e partner registrati
La rendita AVS massima comune ammonta a 3585 CHF al mese.
Concubini
I concubini possono percepire ciascuno, mensilmente, una rendita di vecchiaia AVS separata pari al massimo a 2390 CHF; vale a dire che l’introito della coppia può raggiungere i 4780 CHF al mese.
Quanto incidono i figli sulla rendita AVS?
Coppie sposate e partner registrati
Per i primi 16 anni di vita dei figli, ai genitori vengono riconosciuti i cosiddetti «accrediti per compiti educativi». Si tratta di redditi fittizi che verranno conteggiati al momento del calcolo della rendita.
Nel caso dei coniugi/partner registrati, gli accrediti per compiti educativi sono assegnati per metà a entrambi.
Concubini
I concubini che compilano la «dichiarazione riguardante l’autorità parentale congiunta» presso l’APMA possono contemporaneamente stipulare anche una «convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi», in cui definiscono se l’accredito debba essere attribuito integralmente a uno dei partner oppure suddiviso al 50 per cento tra i due genitori. La convenzione può essere adeguata ogni anno.
Chi riceve una rendita per vedovi/vedove dall’AVS?
Coppie sposate e partner registrati
Alla morte del marito, la moglie riceve una rendita per vedove- se la coppia ha figli oppure
- se la moglie ha compiuto i 45 anni e i coniugi sono stati sposati per almeno 5 anni.
Al pensionamento, la vedova percepisce una rendita per vedove o una rendita di vecchiaia: viene corrisposta la rendita più elevata.
In caso di morte della moglie, il marito riceve una rendita per vedovi se la coppia ha figli comuni di età inferiore a 18 anni.
Al pensionamento, il vedovo percepisce dall’AVS la rendita di vecchiaia.
In caso di decesso di un partner di un'unione domestica registrata, il partner superstite è equiparato a un vedovo. Il partner superstite ha quindi diritto a una rendita per superstiti solo finché ha figli di età inferiore a 18 anni.
Concubini
In caso di morte di un concubino, sono solo i figli a percepire rendite per superstiti e non i partner.
2° pilastro – Previdenza professionale
Chi riceve una rendita per superstiti dalla cassa pensioni (LPP)?
Coppie sposate e partner registrati
In caso di decesso, il partner superstite riceve dalla cassa pensioni una rendita per superstiti:- se sono presenti figli a carico con diritto a una rendita per orfani,
- anche in assenza di figli, purché il coniuge ancora in vita abbia compiuto i 45 anni e sia stato sposato per almeno 5 anni,
- se non risulta soddisfatta nessuna di queste due condizioni, vengono versate 3 rendite annue sotto forma di liquidazione in capitale.
Al decesso dell’assicurato, il patrimonio di libero passaggio passa in via prioritaria al coniuge/partner registrato e ai figli a carico.
Concubini
La fondazione di previdenza può erogare prestazioni ai concubini in caso di decesso, ma non sussiste alcun obbligo al riguardo. Occorre appurare individualmente presso le casse pensioni se e in quale misura sia possibile privilegiare il/la proprio/a convivente.
Il patrimonio di libero passaggio passa in via prioritaria ai figli a carico. È possibile privilegiare il proprio partner convivente: a tale scopo occorre specificare i diritti del partner (art. 15 OLP).
Assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
Chi riceve una rendita per superstiti dall’assicurazione contro gliinfortuni?
Coppie sposate e partner registrati
Alla morte del marito, l’assicurazione contro gli infortuni versa alla moglie superstite una rendita per vedove:
- se ha figli propri con diritto a una rendita per orfani,
- se vive nella stessa economia domestica con altri figli che hanno acquisito il diritto a una rendita per orfani in seguito al decesso del marito,
- se al momento della vedovanza ha figli che hanno perso il diritto a una rendita per orfani,
- in assenza di figli, se ha compiuto i 45 anni o
- se è invalida per almeno due terzi o lo diventa entro due anni dalla morte del marito.
Se la moglie ha meno di 45 anni percepisce un’indennità forfettaria di 1–5 rendite annue.
Il marito superstite riceve dall’assicurazione contro gli infortuni una rendita per vedovi solo se:
- ha figli propri con diritto a una rendita per orfani,
- vive nella stessa economia domestica con altri figli che hanno acquisito il diritto a una rendita per orfani in seguito al decesso della moglie o
- se è invalido per almeno due terzi o lo diventa entro due anni dalla morte della moglie.
Per i partner registrati, secondo la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) vale quanto segue:
- Per tutta la sua durata, nel diritto delle assicurazioni sociali l’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.
- Il partner registrato superstite è equiparato al vedovo.
Concubini
L’assicurazione contro gli infortuni non eroga prestazioni per superstiti nell’ambito del concubinato, ma può versare rendite per orfani.
3° pilastro – Previdenza vincolata (3a)
Chi riceve una rendita per superstiti dal pilastro 3a?
Coppie sposate e partner registrati
Ricevono i fondi della previdenza depositati nel pilastro 3a i beneficiari in quest’ordine:
1. il coniuge o il partner registrato
2. a) i figli e le persone che erano assistite in misura considerevole dal defunto, oppure
b) la persona che ha convissuto ininterrottamente con il defunto almeno durante i cinque anni precedenti il decesso, oppure
c) la persona che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni
3. i genitori
4. i fratelli/le sorelle
5. gli altri eredi
L'intestatario della previdenza può designare uno o più beneficiari tra quelli menzionati al punto 2 e precisare i loro diritti.
L'intestatario della previdenza ha il diritto di cambiare l'ordine dei beneficiari di cui ai punti 3 a 5 e di precisare i loro diritti.
Concubini
I concubini, equiparati ai figli del defunto, vengono al secondo posto nell’ordine dei beneficiari in caso di decesso (dopo eventuali coniugi o partner registrati). L’intestatario della previdenza può definire nel dettaglio chi privilegiare all’interno di questa seconda cerchia di soggetti e come.
Se l’intestatario della previdenza non ha figli o i requisiti esposti al punto 2 non sono soddisfatti, può comunque privilegiare il partner convivente anteponendolo a genitori e fratelli/sorelle.
Attenzione: in caso di decesso, gli averi del pilastro 3a confluiscono nel patrimonio ereditario, vale a dire che in relazione ad essi sussiste un diritto alla porzione legittima da parte degli eredi.
3° pilastro – Previdenza libera (3b)
Chi riceve una rendita per superstiti dal pilastro 3b?
Coppie sposate e partner registrati
Se non sono state definite disposizioni individuali, in genere hanno diritto al capitale in caso di decesso erogato da assicurazioni nell’ambito della previdenza libera le seguenti persone, in quest’ordine:
1. il coniuge/partner registrato
2. i figli o i loro discendenti
3. i genitori
4. i fratelli/le sorelle o i loro discendenti
5. gli altri eredi
I dettagli sono riportati nelle condizioni generali di assicurazione (CGA) della relativa società.
I coniugi/partner registrati sono esentati dal pagamento dell’imposta sulle successioni in relazione alle prestazioni derivanti da un’assicurazione sulla vita mista, come pure, nella maggior parte dei casi, i figli.
Concubini
Stipulando un’assicurazione sulla vita nell’ambito della previdenza libera, i concubini hanno modo di tutelarsi, poiché la legge sul contratto d’assicurazione consente di definire liberamente l’ordine dei beneficiari.
Stipulare una pura assicurazione di capitale in caso di decesso è una strategia ottimale per tutelare il partner convivente poiché in quest’ambito nessuno ha diritto a una porzione legittima. Di norma le imposte risultano inferiori, in quanto non si applica l’imposta di successione, bensì soltanto la tariffa previdenziale – più bassa.
Nel caso di assicurazioni miste, il valore di riscatto viene tenuto in considerazione per il calcolo delle porzioni legittime. Gli eredi legali possono richiedere al partner convivente beneficiario il versamento di somme compensative.
Di norma, sulle prestazioni derivanti da un’assicurazione sulla vita mista i concubini devono pagare l’imposta sulle successioni.
Regime dei beni e diritto successorio
Quali regole si applicano in caso di decesso nel regime dei beni e nel diritto successorio?
Coppie sposate e partner registrati
In caso di decesso di uno dei coniugi, si procede anzitutto alla liquidazione del regime dei beni e solo in un secondo momento trova applicazione il diritto successorio.
Nell’ambito della liquidazione del regime dei beni si verifica a quale massa patrimoniale appartengono i vari beni, in modo da suddividere correttamente l’intera sostanza fra i due coniugi. Semplificando, ciascun coniuge mantiene i suoi beni propri e ha diritto alla metà degli acquisti del consorte.
In assenza di una convenzione matrimoniale si applica il regime della «partecipazione agli acquisti». La sostanza coniugale consiste dei beni propri e degli acquisti di ciascun coniuge.
Nel patrimonio ereditario del coniuge defunto confluiscono i suoi beni propri (oggetti di uso personale, valori patrimoniali che gli appartenevano quando è stato istituito il regime dei beni e che ha ricevuto a titolo gratuito durante il matrimonio, come ad es. eredità) e la metà dell’aumento (valore totale degli acquisti, vale a dire di tutti i redditi, dedotti i debiti e inclusi gli averi reintegrati).
A seguire ha luogo la «divisione ereditaria»: il coniuge e gli eventuali figli hanno diritto a una porzione legittima (i genitori vi avranno diritto solo fino a fine 2022).
Unione domestica registrata di coppie omosessuali
Nel caso dell’unione domestica registrata, si applica per legge il regime della separazione dei beni, in base al quale i patrimoni dei due partner rimangono separati. Tale regolamentazione può far sì che il partner superstite venga a trovarsi in gravi difficoltà finanziarie qualora non percepisca alcun reddito o un reddito esiguo.
Per evitare situazioni di questo tipo, la coppia può stabilire attraverso una convenzione patrimoniale, ad esempio, che in caso di decesso di un partner la sostanza verrà ripartita in base a quanto previsto dal regime della partecipazione agli acquisti. Questo tipo di accordo va costituito per atto pubblico e non permette comunque di intaccare le porzioni legittime spettanti ai discendenti dei partner.